Mutui, agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e costruzioni 2013-2014

Mutui, agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie possibili con detrazioni fino al 19% dall'Irpef nel 2013-2014

Mutui, agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e costruzioni 2013-2014

Mutui, agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e costruzioni nel 2013-2014 sono possibili nella misura del 19% di detrazioni Irpef degli interessi passivi e gli oneri accessori sui mutui ipotecari: si tratta di una possibilità collegate alle note detrazioni fiscali per ristrutturazioni prorogate con la Legge di Stabilità del Governo Letta.

Si parla molto delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e della loro proroga ma non molti sanno che vi è una grande possibilità collegata per chi ha stipulato un mutuo nei sei mesi precedenti l'inizio dei lavori o nell'anno e mezzo successivo. I dettagli per queste agevolazioni fiscali sono contenute nella guida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali dell'Agenzia dell'Entrate (cui si rimanda per ulteriori dettagli).

Per lavori di costruzione o ristrutturazione edilizia si possono detrarre dall'Irpef, al 19%, gli "interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari". Tale detrazione ha un tetto di 2.582 euro e 28 centesimi per ogni anno di imposta. Per poter beneficiare di queste agevolazioni fiscali la casa deve essere adibita ad abitazione principale (ovvero quella dove si dimora abitualmente) entro sei mesi dalla fine dei lavori. Altro importante requisito, il contratto del mutuo in questione deve essere sottoscritto da chi ha il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale.

Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie 2013-2014 con detrazioni al 19% dall'Irpef sono cumulabili con quelle per gli interessi passivi di mutui ipotecari correlati all'acquisto della casa, ma solo per il periodo dei lavori di costruzione dell'immobile e i 6 mesi che ne seguono. Vi sono alcuni casi particolari ed eccezioni a quanto riferito, pertanto si consiglia un'attenta lettura della guida dell'Agenzia delle Entrate di cui sopra.