Mutui, da oggi si può sospendere il pagamento

Il Fondo di Solidarietà ritorna operativo e permette a chi è in difficoltà la sospensione della rata.

Mutui, da oggi si può sospendere il pagamento

In un tempo di crisi come quello che la nostra nazione sta vivendo, diventa sempre più difficile arrivare a fine mese e sopperire a tutte le spese. Soprattutto se si tratta di una cifra cospicua come una rata del mutuo per l'acquisto della prima casa. Da oggi è possibile, grazie al Fondo di Solidarietà, sospendere il pagamento delle rate per un periodo fino a 18 mesi.

Così come dettagliatamente spiegato su mondoinformazione.com il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze ritorna finalmente operativo a partire da oggi. Questo permetterà, a chi ne ha bisogno, di richiedere la sospensione dell'intera rata. Per far ciò occorre rivolgersi presso la banca dove il mutuo è stato erogato e fare una richiesta specifica integrata di tutta la documentazione richiesta. Quest'ultima può essere scaricata dal sito della Consap e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Una volta compilata, la domanda di sospensione deve essere firmata e consegnata all'Istituto di Credito. Una volta controllata la sussistenza dell'istanza, sarà la stessa Banca ad inoltrare la richiesta alla Consap. Quest'ultima, infine, rilascerà al debitore il nulla osta per sospendere il pagamento delle rate. Ricordiamo che il nulla osta avrà la durata massima di 18 mesi, sarà quindi questo il limite di tempo entro il quale si potrà sospendere il pagamento.

Ma quali sono i requisiti per poter richiedere la sospensione del mutuo? Innanzitutto l'importo stesso del mutuo, che non deve superare i 250.000 euro. Una volta superato questo scoglio, il richiedente deve dimostrare di aver provveduto, regolarmente, al pagamento delle rate per almeno un anno ed avere un indicatore ISEE che non supera i 30.000 euro.

Al completamento dei requisiti c'è anche un altro requisito. Il richiedente, nei tre anni precedenti o comunque dopo la stipula del mutuo, sia rientrato in una delle seguenti condizioni:

  1. Disoccupazione a causa di cessazione del rapporto di lavoro subordinato per motivazione diversa da: risoluzione volontaria o per limiti di età, dimissioni non per giusta causa, licenziamento per giusta causa).
  2. Morte, invalidità superiore all'80% o grave handicap che abbia interessato l'intestatario del mutuo. In caso di cointestazione, in caso che la situazione si verifichi per uno degli intestatari.

Sono esclusi dal beneficio del Fondo di Solidarietà coloro che:

  1. Hanno riportato un ritardo nei pagamenti delle rate superiore ai 90 giorni, o decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto, o avviata procedura esecutiva sull'immobile oggetto del mutuo.
  2. Usufruiscono già di agevolazioni pubbliche.
  3. Assicurazione a copertura del rischio che tali eventi si verifichino, ovvero assicurazione in grado di garantire il pagamento delle rate oggetto della sospensione.