Mutui prima casa: chi ha diritto alla sospensione

Tutte le informazioni utili sui requisiti necessari per la sospensione del mutuo sulla prima casa.

Mutui prima casa: chi ha diritto alla sospensione

Dal 27 aprile 2013 è tornato operativo il Fondo di Solidarietà, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione per rendere possibile la sospensione del pagamento dell'intera rata del mutuo fino a un periodo massimo di 18 mesi. Il Decreto n.37 del 22 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 12 aprile 2013.

Esistono tuttavia dei requisiti necessari per poter presentare la domanda di sospensione. Il primo criterio riguarda l'importo del mutuo erogato, che non deve superare i 250.000 euro. Sarà inoltre essenziale che l'interessato abbia già versato regolarmente tutte le rate del mutuo per un periodo pari almeno ad un anno. E lo stesso titolare dovrà avere un indicatore della situazione economica equivalente (indice ISEE) non superiore a 30.000 euro. Esiste un'altra condizione essenziale nella quale il mutuatario dovrà essersi trovato nei tre anni precedenti e comunque dopo la stipula del mutuo: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (tranne i casi di risoluzione consensuale o per raggiunto limite di età, dimissioni non per giusta causa, licenziamento per giusta causa, con stato di disoccupazione); oppure morte, handicap grave o invalidità civile non inferiore all'80% del mutuatario o di uno degli intestatari (nel caso di mutuo cointestato).

Non hanno, invece, diritto alla sospensione della rata i mutuatari che si trovino in una delle condizioni seguenti:

  • utilizzo di agevolazioni pubbliche;
  • ritardo nei pagamenti per un periodo superiore a 90 giorni, procedura esecutiva avviata sull'immobile ipotecato, risoluzione del contratto;
  • assicurazione sul rischio che si verifichino le ipotesi sopra descritte, qualora l'assicurazione copra almeno le rate di cui si chiede la sospensione e sia efficace nel periodo stesso della sospensione.

La modulistica, scaricabile dal sito del MEF, dovrà essere correttamente compilata e presentata presso la banca o l'intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. La banca avrà cura di verificare la correttezza formale della domanda e di inviarla alla Consap, che rilascerà al richiedente il nulla osta per la sospensione del pagamento della rata del mutuo.