Mutui, al via le domande per chiedere la sospensione dal pagamento

Chiunque abbia perso il lavoro negli ultimi tre anni dopo aver acceso il mutuo potrà richiedere la sospensione

Mutui, al via le domande per chiedere la sospensione dal pagamento

La crisi economica continua a soffocare l'economia italiana e il neo-esecutivo Letta ha perciò deciso di avviare una politica di sgravi che possa consentire di far respirare di nuovo i risparmiatori in attesa di una ripresa strutturale; in quest'ottica va letta la riattivazione del Fondo di Solidarietà del Tesoro, grazie alla cui ritrovata operatività - il decreto "Salva Italia" consentirà lo stanziamento di 20 milioni di euro per irrorarne le casse - chiunque abbia perso il lavoro potrà infatti chiedere lo stop delle rate del mutuo fino a 18 mesi.

Il Fondo, istituito alla fine del 2010, farà fronte nello specifico agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, risarcendo in buona sostanza la banca e versandole il tasso di interesse applicato al mutuo oggetto di sospensione.

La Legge di regolamento del Fondo prevede che la sospensione sia concessa per i mutui il cui importo totale non varchi la soglia dei 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 30 mila euro.

La legge concede la possibilità di adire alla richiesta di sospensione a tutti i lavoratori disoccupati che abbiano perso il lavoro dopo la stipula del contratto negli ultimi tre anni, e ai soggetti portatori di handicap o segnati da invalidità civili non inferiori all'80%.

Per inoltrare domanda è sufficiente riempire i moduli presenti sui portali online di Mef (www.mef.gov.it) e Consap (www.consap.it) e presentare le richieste di accesso al beneficio direttamente presso la banca o l'intermediario finanziario che ha concesso il mutuo. Una volta accertata la regolarità e completezza dell'istanza la banca in questione inoltra la documentazione a Consap per l'autorizzazione alla sospensione del pagamento delle rate.

Non potranno richiedere la sospensione i mutuatari che abbiano superato i 90 giorni consecutivi di ritardo nei pagamenti al momento della presentazione della domanda, né i soggetti che fruiscono di agevolazioni pubbliche.