Mercato immobiliare: tre aspetti da tenere d'occhio prima di firmare il rogito

Mercato immobiliare: prima di firmare il rogito attenzione a tre elementi indispensabili.

Mercato immobiliare: tre aspetti da tenere d'occhio prima di firmare il rogito

Mercato immobiliare: riuscire ad acquistare casa resta in cima ai sogni di moltissime persone, è bene però una volta ottenuto il mutuo e trovata la propria futura abitazione, prestare attenzione ad almeno tre aspetti di fondamentale importanza prima di mettere la firma sul contratto di acquisto.

Al momento del rogito, che decreta sicuramente uno dei passi più importanti della propria vita, per non cadere in inganno è essenziale controllare almeno tre punti prima di firmare.

  1. Controllare l'esistenza di vincoli: Sarà cura del notaio di fiducia effettuare tutti gli accertamenti che garantiscano l'assenza di vincoli che potrebbero gravare sull'immobile, ad esempio un'eventuale ipoteca, diritto di usufrutto o abitazione. Aspetto fondamentale per non ritrovarsi, a rogito firmato, davanti a spiacevoli inconvenienti difficilmente superabili in breve tempo e senza l'ausilio di un buon legale.
  2. Certificato di agibilità: Se manca quella che un tempo veniva definita "abitabilità" ossia l'attuale agibilità l'immobile non si può metter in commercio. La Corte di Cassazione, a tutela degli acquirenti, ha stabilito che la mancanza del certificato di agibilità al momento della firma del rogito, rende possibile la risoluzione del contratto, per giusta causa.
  3. Tempi di consegna dell'immobile: è importante capire con esattezza quando l'immobile diverrà vuoto e quindi abitabile dal nuovo proprietario, perché talvolta, fidarsi e concordare con il venditore la sua permanenza in casa fino al saldo dell'immobile, può creare dei problemi. Infatti, qualora questo, soldi alla mano e con contratto di rogito firmato, non mantenesse la parola occupando ancora l'abitazione, l'unica alternativa per tornare in possesso della propria abitazione sarebbe rivolgersi al tribunale, perdendo ovviamente tempo e denaro. Vero è che in casi estremi è possibile, appellarsi all'art 1453 del codice civile, per richiedere l'immediata risoluzione del contratto oltre al risarcimento danni.