Rate mutuo, sospese per chi perde il lavoro

Ridotti a due i requisiti per accedere alla sospensione delle rate del mutuo: la perdita del lavoro e l'insorgenza di handicap.

Rate mutuo, sospese per chi perde il lavoro

Da oggi sarà più difficile accedere al Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa. La nuova riforma del lavoro, varata dal ministro Fornero limita, infatti, questa possibilità a chi perde il posto di lavoro o è colpito da handicap. Soltanto a queste categorie sarà concessa la sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa.

Vengono così stravolti i requisiti per accedere al beneficio introdotto dalla Finanziaria 2008, da cui è nato il Fondo di solidarietà che favorisce un accesso agevolato ai mutui per la casa. Secondo la vecchia normativa il Fondo permetteva, in particolari condizioni, di sospendere le rate del finanziamento, facendosi carico degli oneri finanziari, ovvero degli interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento. Queste agevolazioni venivano concesse in determinati casi, quali:

  • La perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato oppure la mancanza di occupazione nei tre mesi successivi alla fine del contratto di lavoro parasubordinato.
  • Casi di decesso o handicap a seguito di incidenti ai danni di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell'intero nucleo convivente.
  • Spese mediche certificate di almeno 5 mila euro.
  • Spese di manutenzione o ristrutturazione necessarie non inferiori a 5 mila euro.
  • Aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, in caso di rate mensili.

La riforma Fornero limita ora la sospensione del pagamento delle rate alla perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato e all'insorgere di handicap. Restano fuori, dunque, le spese mediche, i costi di ristrutturazione e l'aumento della rata del mutuo variabile. Non verranno presi in considerazioni neanche le risoluzioni consensuali, le dimissioni non per giusta causa, il raggiungimento dell'età per andare in pensione, il licenziamento per un giustificato motivo soggettivo.

L'istituto di credito può concedere la sospensione senza che siano fornite altre garanzie aggiuntive e senza il pagamento di commissioni aggiuntive o spese istruttorie.